Chi occupa in modo permanente (per più di un anno o senza scadenza) o temporaneo (meno di un anno):
strade, corsi, piazze e beni del Comune;
gli spazi soprastanti (esclusi balconi, verande e infissi di carattere stabile), o sottostanti il suolo pubblico;
aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.
L'occupazione di spazio pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento di concessione o autorizzazione. Il canone è dovuto dal titolare o, in mancanza, dall'occupante abusivo.